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| Corte di Cassazione, Sez Civile II , sentenza del 09/02/2011 n. 3180 Il singolo condomino è privo di legittimazione a stipulare con la ditta di soccorso stradale, nel suo esclusivo interesse, il contratto per la rimozione del veicolo. L’ incarico di rimuovere l'autovettura , infatti, deve essere conferito dall'amministratore, nell'interesse della collettività condominiale. Nella specie, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Giudice di Pace con la quale la convenuta ditta “Centro Soccorso Stradale di D.F." era stata condannata alla restituzione della somma di Euro 82,63, sborsata dal proprietario del veicolo per rientrarne in possesso, oltre interessi legali .
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