Climatizzatore rumoroso?, e immissioni rumorose possono essere illecite anche quando non superano i limiti di legge

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CAT_IMG Posted on 18/1/2011, 18:50     +1   -1
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Corte di cassazione, Sez. II Civ. ,m Sentenza del 17 gennaio 2011 n. 939
In materia di immissioni, mentre è senz’ altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c.

Tale principio, nella sua prima parte, si basa sull'evidente considerazione che, se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, cosi pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c. e pertanto illecite anche sotto il profilo civilistico.

Tanto non è stato considerato dal giudice di merito, che pur avendo rilevato che al livello dei locali a piano terra dell' immobile erano percepibili emanazioni sonore eccedenti la soglia legale di accettabilità, ne ha escluso l'intollerabilità ex art. 844 c.c., non lenendo conto che, pur nel "tempo strettamente necessario al loro utilizzo", chi si trovasse in tali ambienti, sarebbe stato comunque esposto a rumori che, per presunzione normativa, devono comunque ritenersi nocivi per le persone, cosi finendo con il disattendere anche l’altro principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel conflitto tra le esigenze della produzione, pur contemplate dall'art. 844 c.c., ed il diritto alla salute, un' interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica deve attribuire necessaria prevalenza al secondo, dovendo il limite della relativa tutela ritenersi intrinseco all' attività produttiva (v. in particolare,Cass.n. 5564/10, 8420/06).

Per quanto attiene poi alla tollerabilità delle immissioni ai piani superiori, il giudice dì merito ha ritenuto esaustiva la semplice circostanza che le propagazioni sonore a quel livello fossero al di sotto (peraltro senza precisare il relativo margine) della citata soglia di accettabilità prevista dalla legge speciale, incorrendo cosi nell'ulteriore errore di attribuire tout court rilevanza decisiva, in contrasto con la seconda parte del principio in precedenza citato, a tale mancato superamento, e nell'omissione di quella specifica ed approfondita indagine, richiesta dall'art. 844 c.c. e ribadita dalla costante giurisprudenza di questa Corte, evidenziante il carattere non assoluto del limite civilistico di tollerabilità delle immissioni (v., tra le più recenti, Cass. N. 3438/10), al fine dì stabilire se in concreto, avuto riguardo alla particolare situazione dei luoghi (nella specie caratterizzata dalla destinazione a studio ed abitazione dei piani superiori dell'immobile dell’attore) le stesse fossero compatibili con lo svolgimento delle ordinarie e quotidiane attività di vita professionale e domestica dell'attore e della sua famiglia.


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