Lo svolgimento dell’assemblea di condominio: la scelta della data.

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CAT_IMG Posted on 28/8/2010, 19:45     +1   -1
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Lo svolgimento dell’assemblea di condominio: la scelta della data. Il ruolo del regolamento di condominio e la discrezionalità dell’amministratore.

L’assemblea di condominio può essere convocata:

a)dall’amministratore allorquando esso sia stato nominato una volta l’anno per l’esame e la discussione delle questioni ordinarie (art. 1135 c.c.) e ogni qual volta ne ravveda la necessità (art. 66, primo comma, disp. att. c.c.);

b)da almeno due condomini che rappresentino per lo meno un sesto del valore millesimale dell’edificio se, fatta la richiesta di convocazione di assemblea straordinaria all’amministratore, questi non abbia risposto nel termine di 10 giorni dalla richiesta convocando l’assise;

c)da ogni singolo condomino, tutte le volte in cui lo reputi necessario, nel caso di condominio senza amministratore.

La convocazione, è cosa nota, deve essere effettuata mediante la comunicazione di un avviso da farsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Il codice civile, a parte questa indicazione, non dice nulla in merito a forma e contenuto del così detto avviso di convocazione. La Corte di Cassazione, anche allo scopo di porre dei punti fermi che delineassero con maggiore chiarezza le conseguenze di un’errata formazione dell’avviso, ha specificato che “ è opinione dominante che l'avviso di convocazione è inefficace se non contiene il giorno, l'ora ed il luogo della riunione” (Cass. 22 dicembre 1999 n. 14461).

Il contenuto minimo dell’avviso quindi è il seguente: ora, luogo, data e ordine del giorno dell’assemblea che si andrà a svolgere.

Quanto alla data, la legge non fornisce alcuna indicazione ad eccezione di due, ossia che l’adunanza in prima convocazione, salvo maggior termine preveduto nel regolamento di condominio, non potrà tenersi prima di cinque giorni (liberi) dalla ricezione dell’avviso di convocazione e che “ l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima” (art. 1136, terzo comma, c.c.).

A parte ciò il codice civile non dice nulla di più. Ci si è dunque chiesti se l’amministratore (o chi altro legittimato a convocare l’assemblea di condominio) possa fissare la data di svolgimento in modo assolutamente discrezionale o se, invece, sia tenuto al rispetto di alcune regole e se l’indicazione della data sia soggetti a particolari forme.

Non si rintracciano decisioni giurisprudenziali in materia di validità della deliberazione assembleare in relazione alla data scelta per lo svolgimento. In materia di orario di convocazione la Cassazione ha stabilito che “ in mancanza di una norma che disponga il contrario, l'amministratore è libero di fissare l'ora di convocazione dell'assemblea e che la convocazione in ora notturna non rende impossibile la partecipazione alla stessa” (Cass. 22 gennaio 2000 n. 697).

La questione “ data di riunione” non è molto diversa: ciò vuol dire che se il regolamento di condominio non dice nulla in merito alla data di svolgimento (ad esempio vietando i giorni festivi), l’amministratore potrà fissare il giorno dell’adunanza in modo assolutamente discrezionale, scegliendo se opportuno e senza che nessuno possa obiettare alcunché anche un giorno festivo.

L’indicazione del giorno di svolgimento, infine, può avvenire in due modi:

a)in primo luogo indicando precisamente la data di svolgimento (es. il giorno 5 novembre 2010, ecc.)

b)in secondo luogo facendo riferimento ad una festività civile o religiosa comunemente nota (es. prima convocazione il giorno della festa di liberazione, ecc.)


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Avv. Alessandro Gallucci
 
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