|
|
| Regolamento condominiale che sancisca di proprietà ed uso comune i locali in uso ai portinai ed i relativi mobili ed arredi eventualmente dati in uso agli stessi
Trib. civ. Bologna, sez. II, 28 gennaio 2010, n. 20080 L’enunciazione di cui al n. 2 dell’art. 1117 c.c. ”locali per la portineria e per l’alloggio del portiere” trova fondamento nella differenza sostanziale (oltre che terminologica) tra “locali per la portineria” e “locali per l’alloggio del portiere”, tale per cui i primi individuano gli spazi destinati all’esercizio dell’attività di portierato (c.d. guardiola), mentre solo i secondi sono propriamente destinati alle eventuali necessità abitative della persona addetta a tale attività. Conseguentemente, laddove un regolamento condominiale sancisca che “sono di proprietà ed uso comune pro indiviso...
i locali in uso ai portinai ed i relativi mobili ed arredi eventualmente dati in uso agli stessi” , tale espressione va interpretata come limitata ai soli spazi costituenti la guardiola e non anche all’abitazione del portiere propriamente detta. Ciò perché l’espressione deve essere oggetto di stretta interpretazione letterale e non estensiva, stante l’effetto costitutivo di un diritto reale quale la comproprietà di natura condominiale.
CondominioWeb.com Avv. Alessandro Gallucci
|
| |