PRESTAZIONI OCCASIONALI - PRINCIPI GENERALI

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klaus26
CAT_IMG Posted on 24/3/2010, 11:31     +1   -1




Gentili amiche, eccoci con gli altri appuntamenti fiscali del nostro sito. Cogliamo l’occasione per dare qualche chiarimento a chi ha dubbi sulla possibilità di vendita on-line per chi non è in possesso di partita iva. Innanzi tutto diciamo che i redditi derivanti da e-commerce, hanno la stessa trattazione giuridica dei redditi conseguiti normalmente. Le vostre domande più assidue sono:
- “Si devono dichiarare i redditi da prestazioni occasionali fino a € 5.000?”
- “Come posso essere sicura di non avere problemi con il fisco effettuando vendite on-line non essendo in possesso di partita iva?”

Diamo subito delle indicazioni valide per i redditi percepiti nel 2009. In base alle istruzioni ministerialI del modello Unico 2010 (si riportano testuali parole delle istruzioni così dettate dall’Agenzia delle Entrate), sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi Unico 2010 coloro che nel 2009 hanno percepito i seguenti tipi di redditi:

- un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale) e/o redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
L’esonero si applica se non si è obbligati a tenere scritture contabili e se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, l’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera euro 10,33.

(Tali regole sembrano confermate anche per i redditi prodotti nel 2010).

Diamo ora una definizione di redditi per prestazioni occasionali:

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Premessa

Coloro che sono particolarmente bravi e competenti nel proprio hobby, (anche grazie al passaparola di amici e familiari), possono ben presto trovarsi ad avere a che fare con veri e propri "clienti"; ora, sebbene questo tipo di attività non costituisca la fonte primaria di reddito (cioè la professione rimane un'altra), è comunque possibile iniziare a percepire somme non certo disprezzabili.

Ora, come la legge regola queste fonti di guadagno? Bisogna rilasciare una fattura o aprire una partita iva ai propri clienti? Come inquadrare dal punto di vista normativo questa forma di lavoro?

Ebbene, la presente guida, si pone l'intento di fornire alcune indicazioni generali a coloro i quali vengano a trovarsi in siffatte situazioni, tentando, ove possibile, di chiarire quali figure contrattuali sono concretamente utilizzabili, a quali condizioni e con quali limiti e conseguenze.

Attenzione! Quanto riportato di seguito NON PUO' e NON DEVE essere considerato come alternativo al parere del professionista (Avvocato, Dottore Commercialista, Fiscalista, etc.).

Chiarito ciò, verranno di seguito fornite alcune informazioni relative alle prestazioni occasionali ed alle altre fattispecie contrattuali con le quali tale figura si contrappone o con le quali essa è in qualche modo legata. Va infatti tenuto presente sin d'ora che la prestazione occasionale si colloca tra il contratto a progetto ed il lavoro occasionale del professionista intellettuale.

2. La normativa di riferimento
Le disposizioni più recenti in materia di prestazioni occasionali risalgono al 24 Ottobre 2003, data di entrata in vigore del suddetto d.lgs. 276/2003 noto anche come L. Biagi, con il quale il precedente Governo ha esercitato la delega ad esso conferita dal Parlamento con la l. 30/2003 per la riforma del diritto del lavoro.
Va sottolineato che la normativa in esame ha fornito per la prima volta una vera e propria definizione delle prestazioni occasionali, le quali, ex art. 61 c. 2 sono le "attività che coinvolgono il lavoratore per una durata che complessivamente non supera i giorni 30 (trenta) nel corso dell'anno solare con un medesimo committente e che, in ogni caso, non prevedano compensi superiori ad € 5000 (cinquemila)".

Le norme che regolano concretamente la prestazione di collaborazioni occasionali sono contenute nel codice civile, segnatamente agli artt. 2222 e ss..


3. Requisiti delle prestazioni occasionali
Da un punto di vista generale si può affermare che per essere tali, le collaborazioni occasionali devono presentare le seguenti caratteristiche:


• sporadiche ed episodiche: tale limite investe precipuamente il prestatore, il quale potrà prestare un numero limitato di collaborazioni aventi il medesimo oggetto, pena la contestazione della natura occasionale dell'attività prestata; analogamente, il prestatore potrà porre in essere un numero limitato di collaborazioni nello stesso anno per il medesimo committente;
• non organizzate: la presenza di una stabile organizzazione sarebbe di per sé antitetica al concetto stesso di prestazione occasionale; per comprendere meglio il concetto è sufficiente domandarsi chi mai crederebbe che un soggetto che acquista uffici, servers ed altro materiale professionale lo utilizzi solo per prestare una collaborazione occasionale volta alla realizzazione di un sito web?
• non professionali: l'attività prestata, proprio perché occasionale, deve necessariamente essere diversa da quella svolta dal prestatore nell'ambito della propria attività professionale; ciò significa che un avvocato non potrà prestare una consulenza legale sotto forma di prestazione occasionale, ma dovrà porre in essere una prestazione d'opera del professionista;
• a portata limitata: il legislatore indica espressamente un limite temporale (durata non superiore a giorni 30 - trenta) ed un limite quantitativo (i compensi percepiti nell'anno solare non devono essere superiori ad € 5000 - cinquemila - lordi).

Riguardo a quest'ultimo requisito si rende necessaria qualche precisazione. Va subito chiarito, infatti, che il limite temporale si riferisce non già all'insieme delle collaborazioni prestate nel corso dell'anno solare, bensì a quelle effettuate per lo stesso committente. Ciò che effettivamente rileva, dunque, è il quantum dei compensi, il quale, complessivamente, (ossia percepito da tutti gli eventuali committenti) non deve essere superiore alla soglia indicata dal legislatore.
In altri termini è possibile prestare una pluralità di collaborazioni occasionali nel corso dell'anno, per molteplici committenti, a condizione che:
1) quelle prestate per lo stesso committente nel corso dell'anno solare abbiano una durata inferiore a giorni 30 (trenta);
2) le prestazioni abbiano ad oggetto attività diverse;
3) i compensi percepiti nel corso dell'anno solare da tutti i committenti non superino la soglia di € 5000 (cinquemila).

La prestazione occasionale può essere resa anche in assenza di un contratto redatto in forma scritta.

Esempio di Ricevuta per prestazioni occasionali:
Ricevuta n. ___/2010


Il sottoscritto ________________ nato a _________ il ____________________ e residente in ________________________________, Codice Fiscale __________________, dichiara di ricevere la somma di euro ___________ (pari ad un compenso lordo di euro __________ al netto della ritenuta d’acconto del 20% per euro __________) da [generalità complete del committente] __________________________________,
con riferimento alla lettera di incarico del _____________ (il cui contenuto si richiama integralmente), a titolo di compenso per prestazione meramente occasionale ai sensi dell’art. 2222 e ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione ed orario.
Il sottoscritto dichiara di non essere titolare di partita Iva e di non essere iscritto ad alcun albo professionale.

Luogo e data __________________

Prestazione meramente occasionale di cui all’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi). Esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 (carenza del presupposto soggettivo).

In fede, ________________ [solo firma collaboratore]


Marca da bollo sull’originale (attualmente 1,81 euro se l’importo del compenso lordo della presente ricevuta è superiore a 77,46 euro)

N.B. la ritenuta d’acconto è dovuta solo dai possessori di partita iva, che possono coprire il ruolo di sostituto di imposta. Il privato non versa ritenuta d’acconto.

NB: le collaborazioni occasionali di entrambi i tipi NON hanno nulla a che vedere con l'IVA e quindi questa MAI dovrà essere applicata in nessun modo.

ATTENZIONE: Spero di aver fatto maggiore luce su questo argomento. Ripeto ancora una volta che nessuna lettura sul web può sostituire l’intervento fisico di un commercialista che vesta la vostra situazione concreta con il suo sartoriale “abito normativo”.

4. Superamento dei limiti ed ulteriori fattispecie contrattuali
Come già accennato la prestazione occasionale è un tipo di collaborazione che si caratterizza, oltre che per i limiti di tempo e compenso suddetti, anche per l'assenza della subordinazione e per la finalità consistente nel porre in essere lavori saltuari. Tale portata limitata, distingue la prestazione occasionale da un lato dal lavoro occasionale accessorio, disciplinato dagli artt. 70 e ss. d.lgs. 276/2003, il quale può essere svolto solo da particolari categorie di soggetti, e, dall'altro lato, dall'attività di lavoro autonomo vero e proprio, in ragione della mancanza del requisito del coordinamento con il committente e del requisito della continuità delle prestazioni rese. Ciò è alla base della scelta del legislatore di sottrarre la collaborazione occasionale all'obbligo contributivo INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale).

Ora, allorché la collaborazione occasionale perda i suoi connotati caratterizzanti, il legislatore ha previsto l'applicazione di due fattispecie che, in un certo senso, sono con essa "confinanti". Si tratta del lavoro a progetto (purché sussista l'elemento della coordinazione) e del lavoro autonomo (a condizione che vi sia una pluralità di prestazioni abituali per il medesimo committente). In tali casi, in capo al prestatore sorge l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS (l. 335/1995), nonché, naturalmente, il pagamento dei contributi pensionistici (Circ. 9/2004). A questo seguono anche gli obblighi di apertura di p.iva, iscrizione alla camera di commercio…


Care amiche, non volevamo sicuramente spaventarvi con queste “noiose” regole, ma vogliamo darvi sicuramente delle informazione che possano essere utili ed esatte, in modo da farvi navigare sul web senza paura e senza sbagliare.

Vi ripetiamo che la vendita on-line di prodotti di propria manifattura effettuata in modo "occasionale" sicuramente non dà problemi di apertura di P.iva.
Le prestazioni occasionali rimangono tali se si eseguono lavori per un massimo di € 5.000 per committente.

Altra cosa è che voi vogliate tradurre il vostro hobby in lavoro non più occasionale, ma a carattere continuativo e che porti a dei ricavi costanti. Allora voi dovete aprire partita iva con tutti i costi che ne conseguono.
 
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