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| Corte di Cass., Sez. II Civ., Sentenza del 10 gennaio 2011, n. 346 In tema di aree destinate a parcheggio interne o circostanti ai fabbricati, e in presenza del vincolo di natura pubblicistica imposto dalla Legge n. 1150 del 1942, articolo 41 sexies - che riserva l'uso diretto dei relativi spazi alle persone che stabilmente occupano le singole unitą immobiliari dei fabbricati di nuova costruzione - deve escludersi che solo l'offerta del corrispettivo da parte dell'acquirente al venditore determini l'obbligo di quest'ultimo di cedere il compossesso delle aree in questione.
Nessuna traccia, infatti, esiste nella norma "de qua", di un preteso obbligo dell'acquirente di attivarsi offrendo un corrispettivo per la cessione, quale condizione per l'insorgenza dell'obbligo in capo al venditore di consentire il diritto di uso di cui si tratta.
Deve essere pertanto riconosciuta la sussistenza di un danno per il mancato godimento dello spazio destinato a parcheggio "sino a quando non sarą corrisposta la relativa integrazione del prezzo".
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